Dite se e quale reato configuri il fatto di chi, avendo avuto da una persona il consenso a cagionargli lesioni, procura allo stesso lesioni dalle quali deriva la morte.
582 Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
583 Circostanze aggravanti. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni :
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo ;
[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto].
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva :
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile ;
2) la perdita di un senso ;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella ;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso ;
[5) l’aborto della persona offesa].
Il delitto di lesioni, previsto dagli articoli 582 (lesione personale) e 583 (circostanze aggravanti), lede il bene giuridico della incolumità personale e l’interesse dello Stato alla integrità fisica e psichica dei consociati.
Come quasi tutti i delitti contro la persona, è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
La condotta è a forma libera, poiché la fattispecie descrive un evento (a differenza del delitto di percosse, incentrato sulla condotta): alcuni autori [1] hanno sostenuto che l’evento sia duplice, distinguendo tra lesione e malattia: quest’ultima sarebbe il tratto discriminante dalle percosse, che consisterebbero in una lesione che non si traduca "in malattia e in altro evento previsto dall’art.583"; tuttavia la dottrina dominante [2] ritiene che l’espressione dell’art.582 indichi un unico evento, quello della malattia: questa è definita come alterazione anatomica o funzionale: la giurisprudenza include anche le ecchimosi, mentre in dottrina si dubita che un piccolo travaso di sangue sia idoneo a produrre una menomazione.
La fattispecie si articola in quattro tipi, a seconda della gravità delle lesioni: l’art.5822 prevede le lesioni lievissime (fino a venti giorni, in assenza di circostanze aggravanti), punibili a querela; l’art.583 descrive invece, al primo comma, le lesioni gravi (in caso di pericolo per la vita della vittima, ovvero di "malattia o di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni" per più di quaranta giorni – periodo che comprende anche la convalescenza -, ovvero di indebolimento permanente di un senso o di un organo),e , al secondo comma, le lesioni gravissime (caratterizzate per lo più dalla permanenza del danno). L’art.583 pone delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (così la quasi unanimità di dottrina e giurisprudenza [3]; contra Antolisei [4], che le considera titoli autonomi di reato): non è richiesto dunque un dolo specifico (l’agente ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva, mentre per Antolisei in assenza di dolo specifico risponderebbe di lesioni lievi - oggetto del dolo - e, quale conseguenza non voluta, di lesioni colpose ex art.586 e 83), ed è possibile il bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti. Le diverse ricostruzioni comportano differenze anche per il tentativo: quanto alle lesioni lievi e lievissime, difficile è ricostruire la volontà dell’agente (attraverso elementi oggettivi -es. dove ha colpito- ed elementi soggettivi -es. rancore nei confronti della vittima); il tentativo di lesioni lievissime veniva ritenuto dalla giurisprudenza punibile d’ufficio, ma la dottrina ha evidenziato che occorre verificare se la condotta sia idonea a cagionare lesioni lievi o lievissime, e in quest’ultimo caso, come nel caso di impossibilità di determinare le lesioni, ritiene necessaria la querela; se si considerano, come fa Antolisei, reati autonomi le lesioni gravi e gravissime, tali sono anche per le ipotesi di tentativo. Il momento della consumazione varia a seconda che le si consideri circostanze, ché il reato si consuma con la condotta, a cui possono accedere successivamente le aggravanti, ovvero reati autonomi, e allora la consumazione delle lesioni gravi avviene, per esempio, al quarantunesimo giorno, e quella delle lesioni gravissime alla perdita dell’arto o del senso.
50 Consenso dell’avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
La norma pone una causa di giustificazione fondata sul difetto dell’interesse a punire, avendo rinunciato il titolare allo stesso interesse da proteggere. Ne sono escluse le fattispecie di cui la mancanza di consenso è un requisito costitutivo (es. artt.519, 614, 629). Il consenso ha natura di atto giuridico: per la sua validità è necessario che sia stato prestato spontaneamente, senza violenza, dolo o errore; in forma libera; dal titolare del bene protetto dalla norma penale. Oggetto del consenso può essere la lesione o la messa in pericolo di un diritto disponibile: tali sono unanimemente considerati i diritti patrimoniali, e gli attributi della personalità: onore, libertà morale e personale, libertà sessuale, libertà di domicilio: però a certe condizioni (le quali variano con i valori socio-culturali). Quanto al bene della integrità personale, la portata del consenso scriminante è stata desunta dall’art.5 c.c.: "gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume" (recente dottrina civilistica ha osservato che l’art.5 è limitato alla disciplina negoziale, e non pone una regola, ma l’eccezione ad una regola, di generale liceità): le lesioni gravi sono dunque escluse dal novero dei diritti di cui si possa validamente disporre (si può forse ritenere valido il consenso prestato per lesioni gravi che non cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica ex art.5 c.c.: si potrebbe consentire a lesioni da cui derivi "una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni", purché, come si richiede [5] per il consenso alle lesioni lievi, sia possibile determinarne preventivamente l’entità; sarebbe peraltro inammissibile il consenso a lesioni da cui derivi "una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa", perché contrario all’ordine pubblico): è invece ammissibile il consenso a lesioni lievi, purché preventivamente determinabili.
83 Evento diverso da quello voluto dall’agente. Fuori dai casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso nei reati.
584 Omicidio preterintenzionale. Chiunque, con atti diretti a compiere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Quando da un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
L’art.83 prevede la così detta aberratio delicti : se l’evento che si verifica è altro da quello voluto dall’agente, questi ne risponde comunque, a titolo di colpa: non è pacifico se il rinvio alla colpa debba valere solo per le conseguenze giuridiche, la responsabilità essendo meramente oggettiva (la colpa sarebbe una fictio) [6], ovvero se questo sia un caso di colpa specifica [7], basata sulla inosservanza della legge penale, ovvero ancora di colpa generica [8].
L’art.586 applica la norma di parte generale sulla aberratio delicti, con la specialità dell’aggravamento della pena: presenta affinità con l’art.584, presupponendo un altro delitto doloso, ma anche caratteristiche autonome: la condotta dolosa principale non mira necessariamente a ledere la vita o l’incolumità personale; il soggetto che muore o subisce le lesioni non è necessariamente il destinatario della condotta principale.
L’art.584 richiama la norma di parte generale dettata dall’art.43 (delitto preterintenzionale); la condotta base consiste nei delitti di percosse o di lesione: non è necessario che i delitti siano consumati, né che gli atti siano idonei a consumarli, né che costituiscano un tentativo; occorre però che siano non equivoci, perché sia possibile riconoscerli come rivolti a commettere uno dei delitti citati.
Il consenso non può essere validamente prestato se non per le lesioni lievi: le lesioni gravi (salvi i dubbi sollevati sopra) infatti ledono un diritto la cui disponibilità è sottratta al singolo, nell’interesse della collettività alla piena salute dei consociati. Se, in assenza di consenso, dalle lesioni deriva la morte, l’agente è punito per omicidio preterintenzionale. Se consenso c’è, e validamente prestato (cioè per lesioni lievi), viene meno il reato base, e non ne può derivare un omicidio preterintenzionale: è vero che non è necessaria la consumazione del reato, né che gli atti siano idonei a consumarlo, ma debbono essere inequivocabilmente rivolti a commetterlo. Se la morte avviene perché l’agente è stato poco accorto nella condotta lesiva, pur giustificata, questi risponderà di omicidio colposo.
Nel caso in esame, il comportamento potrebbe integrare il reato di omicidio preterintenzionale, se il consenso fosse invalidamente prestato (i.e. anche prestato per lesioni gravi), ovvero di omicidio colposo, se la morte è stata causata dall’agente a causa di negligenza, imprudenza o imperizia nella realizzazione della condotta lesiva consentita, ovvero di omicidio doloso, se il soggetto ha voluto cagionare lesioni letali, ovvero non integrare alcun reato, perché il consenso prestato validamente alle lesioni esclude il reato base dell’omicidio preterintenzionale, e il fatto non è antigiuridico.
Note:
[1] Baima Bollone-Zagrebelski, Percosse e lesioni personali, 33
[2] Antolisei , Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano 1986, 68
[3] Manzini, Trattato di diritto penale italiano viii, Torino 1951, 234; C 23/9/1977 in Racc. De Martino, II, 1475 ; C 31/10/1967 in Giustizia penale 68, II, 604 ; C 5/7/1963 in Cassazione penale Massimario 64, 48
[4] op. cit., pt. s., 76
[5] C 6/11/1980 in Cassazione penale 83, 52
[6] Fiandaca-Musco, Diritto penale, pt. g., 2a ed. Bologna 1989, 292
[7] Bettiol, 11a ed. Padova 1982, Diritto penale, 478
[8] Antolisei, op. cit., pt. g., 373; Carnelutti, Teoria generale del reato, Padova 1933, 195