Dite se e quale reato integri il comportamento di chi, in presenza della revoca del consenso dell’avente diritto, dopo aver realizzato la condotta di morte, non si attivi, pur potendolo, per evitare la morte del soggetto che aveva precedentemente prestato il consenso.

 

40 Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

575 Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

579 Omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

580 Istigazione o aiuto al suicidio. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.

593 Omissione di soccorso. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

 

L’omicidio del consenziente fu introdotto dal codice Rocco, che riconobbe minor disvalore soggettivo e oggettivo al comportamento di chi agisse col consenso della vittima.

Il consenso non costituisce una circostanza attenuante né una causa di esclusione della antigiuridicità, ma un elemento del fatto tipico. Abbandonata la concezione più risalente, che lo qualificava come negozio giuridico di diritto privato [1], ovvero di diritto pubblico [2], oggi è considerato dalla dottrina prevalente [3] come mero atto giuridico di diritto privato.

Il consenso all’omicidio deve essere valido, o più correttamente, come osserva Manzini [4], valutabile (poiché il diritto alla vita non è disponibile): è richiesta la piena lucidità di mente, tanto che alla infermità di mente è equiparata qualunque deficienza psichica causata da altra infermità o dall’abuso di alcool o stupefacenti.

Il dolo è generico e deve comprendere il consenso: questo è infatti un elemento degradante del titolo di reato: quindi l’errore sul consenso esclude il reato: per la tesi più rigorosa [5] l’agente risponde sempre del reato di cui sussistono gli estremi sia soggettivi che oggettivi; secondo altri [6] il dolo del reato meno grave non contiene in sé il dolo del reato-base più grave, e si applica, di fronte a quella che appare come una lacuna legislativa, per analogia la disciplina dell’errore sulle scriminanti (art.59; così Gallo) ovvero l’art.472 (Palazzo).

La condotta dell’art.579 si distingue da quella dell’art.580 per la partecipazione attiva (sc. anche mediante omissione) dell’agente alla morte della vittima, la quale si limita a prestare il consenso, mentre nella istigazione o aiuto al suicidio è la vittima a porre in essere la condotta di morte, sia pure con l’aiuto del soggetto.

Se il consenso è revocato dopo che la condotta contemplata dal dolo si è esaurita, di questa risponde l’agente, poiché non c’è un obbligo giuridico che imponga di evitare la morte: l’obbligo giuridico ex art. 40cpv, sorge secondo la teoria formale [7] dal così detto "trifoglio" (legge; contratto; precedente azione dannosa o pericolosa; a cui alcuni autori[8]  aggiungono la consuetudine e la negotiorum gestio); per la teoria funzionale [9] è posto invece in ragione di una qualificazione o di una posizione di protezione o di controllo in capo a determinati soggetti. Ma la precedente azione non può coincidere con la condotta che cagiona la morte (come se chi si accingesse a compiere un reato avesse poi l’obbligo giuridico di evitarne l’evento). Il mutamento del dolo è irrilevante, essendo la condotta già esaurita: è ben vero che l’omicidio è un reato di evento, ma l’evento morte di cui risponde il soggetto è causato dalla condotta che egli aveva tenuto con il consenso della vittima.

Naturalmente diverso sarebbe il caso del soggetto che, dopo la revoca del consenso, realizzasse l’azione od omissione letale: in questo caso commetterebbe un omicidio ex art.575.

Per l’errore sulla revoca del consenso si rinvia alla disciplina dell’errore.

La Corte di cassazione [10] ha ritenuto "non configurabile il concorso dei reati di omicidio volontario o preterintenzionale o di lesioni volontarie con il reato di omissione di soccorso", poiché "l’evento che si perfeziona, dolosamente o preterintenzionalmente, va ascritto a carico dell’agente per lo specifico titolo riscontrabile e non può nel contempo essere considerato come conseguenza della condotta omissiva di prestazione di soccorso, ai sensi dell’art.593 co. 3° c.p."; a questo si deve aggiungere che "la configurabilità del reato di pericolo è sempre superata dalla consumazione di quello di danno che l’assorbe necessariamente in se stesso, appunto perché il bene tutelato non può avere una duplice protezione".

 

Il soggetto risponde quindi di omicidio del consenziente.


Note

[1] Grispigni, Il consenso dell’offeso, Roma 1924, 101 ss.

[2] Delogu, Teoria del consenso dell’avente diritto, Milano 1936, 165 ss.; Pannain, Manuale di diritto penale, pt. g., Torino 1967 718

[3] Antolisei, Manuale di diritto penale, pt. g., 11a ed. Milano 1989 236; Bettiol-Pettoello Mantovani, Diritto penale, 404; Pagliaro, Principi di diritto penale, pt. g., 3a ed. Milano 1987, 443; Mantovani, Diritto penale, 2a ed. Padova 1988, 252 s.

[4] Trattato di diritto penale italiano, viii, Torino 1951 90

[5] Stella, R. it. d. proc. pen. 64, 102 s.

[6] M. Gallo, Studi Urbinati 51-52, 187; Palazzo, Arch. giur. 73, 71 s.

[7] Antolisei, op. cit., pt. g., 216; Bettiol, Diritto penale, 11a ed. Padova 1982, 290

[8] Grispigni, Diritto penale italiano, 2a ed. Padova 1952, 55; Caraccioli, voce Omissione (dir. pen.) in Noviss. Dig. It., XI, 896 s.

[9] Grasso, Il reato omissivo improprio; Milano 1983; Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Milano 1979

[10] C 21/11/1974, in C. pen. Mass. 76, 150

 


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