Capitolo III
La proprietà del mandatario
Nel capitolo precedente
abbiamo passato in rassegna le diverse tesi sul meccanismo traslativo
attinente al mandato, quanto ai beni mobili, ai crediti e ai beni
immobili. Dall’analisi svolta emerge come il problema della
proprietà del mandatario sia di poco momento per i beni
mobili, atteso che, comunque si voglia costruire la fattispecie di
acquisto, questi verranno acquistati al mandante 1.
Per i beni immobili, invece, la questione è piú
delicata. Il mandatario, infatti, fino alla trascrizione dell’atto
di ritrasferimento, è – almeno formalmente – proprietario
del bene, poiché ha acquistato in nome proprio; tuttavia,
nell’esercizio delle facoltà inerenti al diritto di cui è
titolare, egli deve attenersi alle istruzioni impartite dal mandante,
per conto del quale ha agito. III.1. La
proprietà. Profili generali Il legislatore, nella
consapevolezza che omnis definitio in iure civili periculosa est
2,
non definisce la proprietà, ma ne indica nell’art. 832 c.c.
il contenuto: il proprietario ha il diritto (rectius: il
potere) di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi
stabiliti dall’ordinamento. L’endiadi “godimento e
disposizione”, è una formula sintetica 3,
le cui origini si indicano correntemente in Bartolo 4
e Hotman 5. La norma si inserisce nel
solco tracciato dalla codificazione napoleonica, che intese
contrapporre un concetto unitario di proprietà alla
molteplicità di situazioni reali possibili sullo stesso bene,
che si era venuta sviluppando dopo la caduta dell’impero romano. Il diritto romano, come è
noto, tendeva a considerare i problemi giuridici soprattutto sotto
l’aspetto che oggi diremmo processuale; in esso non fu formulata la
nozione di ius in re, ma quella di actio in rem 6;
pur se non espresso, il concetto di signoria sulla cosa era
chiaramente presente nel sistema romanistico: esso era indicato, nel
periodo piú arcaico, col termine mancipium 7;
nel periodo classico si distingue tra la proprietà civile
(dominium ex iure Quiritium), corrispondente alla sovranità
territoriale, e la proprietà pretoria (in bonis habere),
situazione protetta non piú ex iure civili bensí
attraverso azioni o eccezioni concesse dal pretore: l’ipotesi piú
nota è quella dell’acquirente di res mancipi venduta
e trasmessa con la semplice consegna, anziché con la mancipatio
o l’in iure cessio: il venditore restava
proprietario ex iure Quiritium, ma al compratore era
riconosciuta non soltanto l’exceptio rei venditae et traditae
contro il medesimo venditore, ma altresí una rei vindicatio
(actio Publiciana) nei confronti dei terzi che fossero venuti
in possesso della cosa. Altre ipotesi di dominio bonitario furono
create mediante l’immissione in bonis ad opera del pretore,
con decretum 8;
gli stessi giuristi romani andavano riconoscendo che in questi casi
l’effettivo proprietario della cosa era colui che l’aveva in
bonis, mentre il proprietario ex iure civili non aveva che
un nudum ius Quiritium 9. Ma questa contrapposizione
venne abolita da Giustiniano, il quale proclamò espressamente
l’unicità del dominium 10,
che peraltro nelle fonti post-classiche è piuttosto indicato
con il termine proprietas. Alla caduta dell’impero
romano, con lo sviluppo dei sistemi feudali, questa unicità
venne meno, scalzata dai complessi rapporti tra titolarità
formale e utilizzazione sostanziale delle terre, che diede luogo a
una pluralità di situazioni di effettività sul bene
(gewere, saisine, vestitura) 11.
Calata nelle categorie
romanistiche dei glossatori, essa sfociò nella
contrapposizione tra dominium directum e dominium utile
12. L’inversione di tendenza,
conseguente alla trasformazione dell’economia e della società,
si ebbe al volgere del XV secolo, ma non fu registrata
immediatamente. Una prima elaborazione della proprietà
individuale moderna si ebbe in Locke 13;
e poi, passando per Domat 14
e Pothier 15
si giunse alla nozione di proprietà generale e astratta.
La codificazione
napoleonica, in reazione al particolarismo dell’ancien régime,
ed esprimendo la mentalità individualistica della rivoluzione
francese, intese la proprietà come diritto virtualmente
illimitato, garanzia della libertà dell’individuo contro gli
abusi del principe. Di tale concezione era
permeato il codice civile italiano del 1865, che all’art. 436
definiva la proprietà come “il diritto di godere e disporre
della cosa nella maniera piú assoluta purché non se ne
faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti”. Questa assolutezza
(perfino
espressa al grado superlativo, per essere, subito dopo, limitata) si
volse nel “modo pieno ed esclusivo” della definizione da cui
abbiamo preso le mosse e alla quale ritorniamo. Rispetto al suo
antecedente
ottocentesco, che era incentrato sulla proprietà, il codice
del 1942 si impernia piuttosto sull’impresa. L’idea di una
funzione sociale della proprietà, espunta dalla redazione
finale del codice, “continuò a circolare” 16,
e fu poi inserita nella Costituzione (art. 42²: “ La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”) 17. Tale funzione sociale è
stata variamente intesa. Parte della dottrina sostiene che essa
incida, oltre che sulla legislazione futura, anche sullo schema
preesistente, obbligando il proprietario a funzionalizzare il suo
diritto 18.
L’opinione prevalente ritiene invece che la funzione sociale sia
esterna, ed indichi i limiti già posti dall’art. 832 c.c. 19.
III.1.2. Caratteri
della proprietà Come gli altri diritti
reali, la proprietà si caratterizza per i caratteri della
immediatezza, assolutezza e inerenza alla cosa. Immediatezza perché
il diritto è esercitato dal titolare senza il tramite di una
prestazione altrui. Tale connotato fu oggetto
di profonde critiche da parte della dottrina tedesca del secolo XIX,
che, muovendo dall’assunto che il diritto disciplina rapporti tra
persona e persona 20,
non tra persona e cosa, costruiva una nozione unitaria e formale
della proprietà, basata sulla volontà del proprietario
e sul divieto imposto a tutti gli altri soggetti, escludendo cosí
la rilevanza sostanziale del contenuto 21.
Ma la cosa non è termine del rapporto giuridico con il
soggetto, bensí l’oggetto del potere di questo, e ha come
soggetto passivo coloro che in concreto vengano a ingerirsi 22. Il diritto di proprietà
è assoluto: impone un generale dovere di astensione 23.
È, ancora, inerente
alla cosa: il vincolo è opponibile erga omnes. 24. Oltre ai caratteri
suesposti, che condivide con gli altri diritti reali, la proprietà
si connota per la pienezza, l’elasticità,
l’esclusività, l’autonomia,
l’imprescrittibilità, la perpetuità. Il potere di godimento e
disposizione del proprietario è pieno, cioè generale:
si tratta di una definizione in negativo, in quanto attribuisce al
proprietario ogni facoltà non esclusa dall’ordinamento 25:
non una somma di singole facoltà (che in concreto ne
costituiranno le manifestazioni), ma un potere unico 26,
che incontra soltanto i limiti espressi dall’ordinamento. In questa
generalità sta uno dei tratti distintivi rispetto agli altri
diritti reali, che invece presentano un contenuto limitato. Connesso a questo primo
carattere è l’altro della elasticità: l’esercizio
del diritto può essere compresso da diritti concorrenti o
vincoli di diritto pubblico, ma quando tali limiti vengono meno, il
contenuto del diritto riacquista automaticamente la sua ampiezza
originaria (e.g. all’estinzione del diritto di usufrutto la
proprietà da nuda ritorna piena) 27. Alla pienezza il testo
dell’art. 832 coniuga l’esclusività: ius excludendi
alios, che può identificarsi con l’assolutezza; ma
anche, nelle definizioni classiche, come impossibilità che si
diano piú diritti di proprietà sulla stessa cosa intera 28. L’autonomia indica la
capacità del diritto di esistere da solo: mentre tutti gli
altri diritti reali presuppongono l’esistenza del diritto di
proprietà (sono detti infatti iura in re a l i e n a ),
il diritto di proprietà è attribuito originariamente al
suo titolare. Unica eccezione sarebbe nella ipotesi di usufrutto
della res nullius: ma è un esempio scolastico, e di
dubbia ammissibilità, presupponendo la possibilità di
occupare una cosa con animus di usufruire piuttosto che di
appropriarsi 29. Il diritto di proprietà
è poi imprescrittibile: lo prevede espressamente il codice, a
proposito dell’azione di rivendica (art. 948uc c.c).
Ragione della imprescrittibilità non sta tanto
nell’impossibilità che alcuno se ne avvantaggi 30,
quanto nel contenuto “indefinito” del diritto: anche il non uso
vi è compreso 31. Si afferma infine che la
proprietà è perpetua. Le critiche a questa tradizionale
asserzione 32
indicano alcune ipotesi di proprietà temporanea (in cui cioè
si conosce in anticipo e con certezza il momento in cui il diritto
cesserà di esistere, e il soggetto che lo acquisterà)
previste dall’ordinamento 33.
La dottrina ormai prevalente 34
ammette pertanto che l’ordinamento possa derogare alla perpetuità,
ma non l’autonomia privata, per effetto del principio del numerus
clausus dei diritti reali. III.1.3. Contenuto:
potere di godimento e di disposizione Come abbiamo detto sopra,
la definizione legale di proprietà si esprime in termini di
godimento e disposizione. Non è peraltro
pacifico in che cosa questi due termini si risolvano, e in quali
rapporti essi stiano l’uno rispetto all’altro: parte della
dottrina afferma essere caratterizzante il godimento, mentre la
disposizione sarebbe estranea al contenuto 35,
ovvero soltanto un modo di esplicazione del primo 36.
Per altra opinione, invece, il potere di disposizione sarebbe il
tratto essenziale 37. La dottrina piú
persuasiva ritiene il godimento un complesso generico di facoltà,
in cui è compreso il non uso (lo si deduce
dall’imprescrittibilità ex art. 948) e la facoltà
di disposizione 38.
Il godimento comprende le utilizzazioni dirette e indirette della
cosa, che non giungano a modificarne la condizione giuridica; la
disposizione esprime la possibilità di produrre un particolare
effetto giuridico, che si ripercuote immediatamente sulla condizione
giuridica della cosa e sulla stessa titolarità del dominus,
che ne risulta annullata (in caso di trasferimento) o limitata (in
caso di diritti reali di godimento) nella possibilità di
esplicazione concreta (i.e. l’esercizio) del suo contenuto 39. Nella realtà
economica, è evidente che l’utilità che il bene può
produrre tende a derivare, per i beni mobili, soprattutto dalla
circolazione (si suole parlare di proprietà dinamica, il cui
fulcro è nel trasferimento del diritto, e che sta alla base
del diritto commerciale), mentre per gli immobili la massima utilità
si ricava dal godimento dei frutti, e costituisce una garanzia per il
titolare contro le incertezze del futuro (proprietà statica) 40. La fiducia esprime una
dissociazione tra titolarità e interesse. Le questioni sulla
natura e sulla ammissibilità del negozio fiduciario si
imperniano sulla struttura della proprietà del fiduciario, il
quale è titolare di un diritto reale ma questo diritto deve
esercitare nell’interesse di un’altra persona (il fiduciante o il
terzo beneficiario) 41. In ragione di questa
scissione tra gli attributi classici del diritto dominicale,
autorevole dottrina ha ritenuto inammissibile la proprietà
fiduciaria nel nostro ordinamento, in cui vige il principio del numerus
clausus dei diritti reali, e all’autonomia privata
non è dato costituirne di nuovi 42. Si osservava infatti come
in essa la facoltà di godimento fosse del tutto annullata, e
quella di disposizione limitata 43:
la proprietà è ridotta a mera forma 44.
Né varrebbe in contrario rilevare la natura meramente
obbligatoria del vincolo fiduciario, tale obiezione fondandosi su un
argomento formalistico 45;
l’indicazione di particolari situazioni di proprietà
fiduciaria riconosciute e disciplinate dall’ordinamento non
permetterebbe una generalizzazione della figura 46. Tale approccio non è
peraltro condiviso da chi, ponendo in rilievo la “tendenza
dell’ordinamento a conferire tutela di tipo reale ad alcuni diritti
di obbligazione” 47,
contesta la contrapposizione tra fiducia romanistica e fiducia
germanistica, e riconduce la proprietà fiduciaria alla figura
generale della proprietà gravata da un’obbligazione di dare,
in cui all’obbligo di consegna può accompagnarsi un obbligo
di gestione 48. III.3.1. La
proprietà del mandatario Passiamo ora ad osservare
da vicino la posizione del mandatario. Questa proprietà è
stata variamente qualificata: a parte le generiche contestazioni di
“stranezza” 49,
si è osservato come in essa manchino o siano limitate alcune
facoltà caratteristiche del dominio (godimento, disposizione). Nella proprietà del
mandatario si verifica quella scissione tra titolarità e
interesse che è tipica della proprietà fiduciaria e,
piú in generale, di tutte le posizioni di titolarità
nell’interesse altrui. Questa scissione si traduce, a parere di
molti, in una scissione tra titolarità (del mandante) e
legittimazione (del mandatario), tra proprietà sostanziale e
proprietà formale. Il riferimento alla fiducia è
evidente; per i beni immobili, si richiama lo schema della fiducia
romanistica, per i mobili quello germanistico 50.
Dall’altra parte,
autorevole dottrina afferma che il mandatario è titolare di un
normale diritto di proprietà sul bene, gravato di obblighi che
restano esterni alla ordinaria struttura del diritto di proprietà 51. Il mandatario, che ha
acquistato in nome proprio, è perciò titolare del
diritto di proprietà sul bene. Ma in questa proprietà
egli non ha interesse: l’acquisto, compiuto sí in nome
proprio, ma per conto del mandante, è a quest’ultimo
destinato secondo il programma negoziale predisposto. Il vincolo che
lega il mandatario al mandante è necessariamente un vincolo
obbligatorio. Esso tuttavia può avere rilevanza esterna,
valendo, a determinate condizioni, a escludere il bene oggetto del
negozio gestorio dalla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
a favore dei creditori del mandatario. Il mandante, d’altro
canto, pur non essendo proprietario, ma soltanto creditore di
un’obbligazione di dare, riceve dall’ordinamento una tutela
particolarmente forte 52
e, si ritiene correntemente, è il centro di imputazione delle
facoltà di godimento e di disposizione inerenti al bene: a lui
spettano i frutti, su di lui grava il rischio del perimento o del
danneggiamento della cosa (o comunque a lui spettano i risultati
dell’azione risarcitoria esercitata dal mandatario contro il terzo
responsabile), a garanzia dei suoi creditori sta il bene (e anche in
caso di fallimento del mandatario, la domanda diretta ad ottenere il
trasferimento ex art. 1706² non viene travolta 53). Una delle espressioni piú
intense della facoltà di godimento che compete al proprietario
è data dalla percezione dei frutti: questi spettano, secondo
la regola generale (art. 821 c.c.) al proprietario della cosa che li
produce. Si è notato sopra
come l’aspetto del godimento costituisca il normale modo di
produzione di utilità per i beni immobili. È opinione della
dottrina prevalente che i frutti si acquistino al mandante, in
ragione dell’assetto d’interessi predisposto dalle parti 54.
Si richiama inoltre l’art. 1713¹ c.c., seconda parte, che
impone al mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che
abbia ricevuto a causa del mandato 55.
In concreto il mandatario
avrà la possibilità di conseguire i frutti, finché
non si perfezioni la fattispecie di acquisto al mandante; ma sarà
comunque tenuto a riversarli a quest’ultimo, destinatario finale
dell’attività 56. Si ritiene altresí
che il mandatario non possa, salva pattuizione contraria, apportare
miglioramenti o addizioni alla cosa; egli infatti con l’incarico
assume, di regola, anche l’obbligo di custodire la cosa e
mantenerla nello stato in cui si trova 57. III.3.1.2. Sopportazione
del fortuito Meno omogenea è
invece la dottrina sul problema della distribuzione del rischio del
perimento o danneggiamento della cosa: la maggior parte degli autori
ritiene che di tale rischio debba farsi carico il mandante, cui sono
destinati i risultati (vantaggiosi e svantaggiosi) dell’attività 58;
opinione contraria è stata recentemente espressa, da chi ha
ritenuto applicarsi nella fattispecie il principio res perit
domino 59.
Ma non si può richiamare tale principio in via assoluta, senza
tener conto della peculiare natura del diritto di cui il mandatario è
investito. In ogni caso, il mandatario sarà sciolto dal
vincolo, ai sensi degli artt. 1256 e successivi, purché il
perimento sia avvenuto per causa a lui non imputabile 60. L’azione risarcitoria
contro il terzo che ha cagionato il danno, ex art. 2043,
spetta a chi risulti titolare del bene al momento dell’evento
lesivo: ove tale sia il mandatario, la destinazione al mandante non
vale a spostare la pretesa risarcitoria; ma i risultati andranno
comunque al mandante 61. Parimenti la
responsabilità
per i danni causati ai terzi “dalla cosa” oggetto dell’acquisto
(nelle ipotesi previste dagli artt. 2052, 2053, 2054³ c.c.) si
ascrive a chi risulti, verso i terzi, proprietario al momento
dell’evento dannoso; ma, anche qualora venga perciò a
gravare sul mandatario, questi avrà diritto di essere
indennizzato ex art. 1720 c.c. 62. III.3.1.3. Disposizione;
garanzia patrimoniale ex art. 2740
Il mandatario acquista in
nome proprio e, fino a che non si perfezioni la fattispecie
acquisitiva in capo al mandante, “è” (non già
“appare” 63)
titolare del diritto di proprietà sul bene. Proprietà,
tuttavia, in cui non sono comprese le normali facoltà di
godimento, né di disposizione. Per i beni mobili, si è
visto che l’opinione prevalente tende a considerare il mandatario
un mero detentore (sia pure legittimato, in base al consenso del
mandante, a compiere taluni atti, e.g. rivendicare il bene,
prima dell’intervento del mandante); il mandatario, che disponga
abusivamente del bene mobile, compie il reato di appropriazione
indebita 64. Nessun rimedio è
previsto per gli atti di disposizione di beni immobili: prevarranno
le ordinarie regole di priorità della trascrizione (artt.
2644, 2652, n. 2): il mandante potrà pertanto opporre agli
aventi causa dal mandatario l’atto di ritrasferimento, purché
tempestivamente trascritto 65;
in questo senso è stata incisivamente equiparata la posizione
del mandatario a quella di chi abbia alienato il bene, ma contro il
quale non sia stata ancora trascritta l’alienazione 66.
Il mandatario può –
e anzi deve – agire con gli strumenti di tutela del possesso 67,
ma anche della proprietà 68. D’altro canto, il bene
non entra a far parte del patrimonio del mandatario: non cade in
comunione legale (art. 177 c.c.) 69,
né va a costituire la garanzia generica a favore dei creditori
del mandatario: poiché l’acquisto è strumentale al
risultato finale, il patrimonio del mandatario non ne è in
alcun modo accresciuto, né viene impoverito dall’atto di
ritrasferimento al mandante. Non sarà pertanto possibile per i
creditori del mandatario revocare tale atto di ritrasferimento,
assente il presupposto del pregiudizio 70.
La domanda giudiziale
diretta a conseguire il ritrasferimento ex art. 1706², si
osserva, non viene travolta dal fallimento del mandatario (a
differenza della domanda di esecuzione in forma specifica del
contratto preliminare 71):
se il mandatario ha già concluso l’affare, il fallimento è
ininfluente 72. In tempi recenti
un’autorevole dottrina ha sottoposto a profondo ripensamento
critico la nozione tradizionale di patrimonio, definito una mera
“costruzione intellettuale dei giuristi” 73.
Nel pensiero di Aubry e Rau 74
l’idea del patrimonio emanava direttamente dalla personalità
dell’individuo; ne conseguiva la necessaria unità e
indivisibilità del patrimonio: ogni persona non può
avere che un solo patrimonio, indivisibile e intrasmissibile. Tale
impostazione, di matrice giusnaturalistica, ancorché non
recepita dalla codificazione italiana, che era ispirata piuttosto ai
modelli tedeschi e al positivismo, permea, secondo Gambaro, la
mentalità dei giuristi italiani, e sta alla base del radicato
convincimento che la separazione del patrimonio sia un fenomeno
eccezionale, che può essere ammesso soltanto dalla legge. Ora,
obietta Gambaro, se si vuol dare rilievo all’interesse dei
creditori, occorre osservare che questo “è tutelato mediante
il sistema revocatorio, e non mediante il divieto di costituire
patrimoni separati o autonomi in virtú della sola autonomia
privata, posto che la sola volontà del dominus è
comunque decisiva al fine di immettere beni nella comunione legale;
effettuare accantonamenti previdenziali […], donazioni ad
associazioni e comitati” e soprattutto l’infinita serie di negozi
di scambio, contro i quali ben poco può il rimedio dell’azione
revocatoria. Si assiste anzi a una crescente tendenza legislativa 75
(e del sistema finanziario) alla creazione di patrimoni separati 76.
Rileva ancora Gambaro la portata declamatoria del principio
consensualistico, che spiega i suoi effetti tra le parti del negozio,
mentre nei confronti dei creditori assumono rilievo piuttosto i
criteri di opponibilità. Ma, finché non sia intervenuta
la trascrizione o la traditio, si versa in una situazione di
dissociazione della proprietà, per descrivere la quale, però
– denuncia Gambaro – si fa ricorso allo schema legale tipico ex
art. 832, che invece contempla una ipotesi proprietaria, la piú
semplice, ma non certo l’unica (cfr. comunione, proprietà
fiduciaria). Agli attributi di
concorsualità ed universalità della garanzia, il
sistema sempre piú spesso preferisce quello di
specializzazione della garanzia generica 77:
argomenti in al senso sarebbero il sistema dei privilegi, e la
copiosa legislazione speciale, che è venuta svuotando di fatto
il principio di eguaglianza tra i creditori 78. La costituzione di
patrimoni separati, e l’importazione del modello del trust,
rispondono dunque all’esigenza di mitigare l’assolutezza del
principio di responsabilità patrimoniale 79. La nozione di patrimonio ex
art. 2740 è stata anche criticata sotto un altro aspetto:
si denuncia l’erronea identificazione della disciplina della
responsabilità patrimoniale col diritto di proprietà,
fondata sulla lettura dell’art. 2740 (il debitore risponde […]
con tutti i suoi beni 80);
una diversa interpretazione, che tiene conto del sistema dell’azione
esecutiva, porta a ritenere che la disciplina faccia riferimento non
già alla proprietà, bensí a una “area
dell’espropriabile” di appartenenza formale, o indiziaria, in cui
confluiscono situazioni di titolarità e di alienità
inopponibile o non opposta, mentre ne sono escluse le situazioni di
alienità opponibili ed effettivamente opposte, e altre
ipotesi, estranee al binomio appartenenza-alienità, vincolate
a una destinazione (purché opposta) 81. In tale sistema si
inserisce pertanto l’art. 1707, enunciando una speciale norma di
opponibilità dell’acquisto 82;
la disciplina posta dagli artt. 1705 e 1706 d’altro canto, regola
“tecniche di repressione degli abusi del mandatario nelle
negoziazioni”, e produce effetti soltanto tra le parti del mandato,
mentre l’opponibilità ai terzi è regolata dall’art.
1707 83. Secondo la tesi esposta
sarebbero pertanto “conoscitivamente inutili” le formule
dominicali della proprietà del mandatario, atteso che, se
questa è intesa come forma di appartenenza, è
inutilizzabile nell’applicazione della disciplina della garanzia
patrimoniale 84;
se invece intesa come “ipostasi di una disciplina di negoziazioni,
evoca uno schema formale di appartenenza, che non sussiste nelle
ipotesi osservate” 85. III.3.2. Proprietà
formale e sostanziale La nozione unitaria,
onnicomprensiva di proprietà sembra insufficiente ad appagare
le esigenze della moderna economia. A partire dal fondamentale studio
di Pugliatti 86,
la dottrina è giunta a ritenere che non si possa piú
parlare della proprietà come concetto unico, bensí
delle proprietà, poiché essa varia al contatto con
diversi istituti 87. Nella concezione
dell’illustre autore, pertanto, riguardo al problema che ci
interessa, alla proprietà sostanziale, che si acquista, per
effetto dell’agire in nome altrui, al mandante, si contrappone –
almeno nel mandato ad acquistare immobili – la legittimazione del
mandatario, che “poggia su di una proprietà meramente
formale” 88. Tale impostazione, che,
pur
tanto autorevolmente formulata, non fu accolta dalla dottrina
dominante, viene trovando nuovi consensi in tempi recenti, in cui
particolarmente sentite sono le esigenze, poste dall’economia
moderna, di superare la concezione tradizionale di proprietà
assoluta, in favore dello snellimento della circolazione della
ricchezza: riprendendo una formula in uso nella letteratura inglese,
si discorre di “frammentazione della proprietà” 89,
di proprietà smembrata 90
o dissociata, per esprimere la pluralità di “modelli di
dominio economico” che possono convergere sul medesimo bene 91.
Occorrerebbe superare il concetto monolitico della proprietà,
legato alla concezione dell’“uomo isolato” 92,
e separare il profilo della detenzione e governo della ricchezza da
quello della circolazione 93.
Appare tuttavia
condivisibile la diversa opinione, che esclude siffatte scissioni del
diritto soggettivo al di fuori di espresse previsioni legali 94.
Il fenomeno della proprietà gestoria va spiegato piuttosto
distinguendo la “operatività effettuale inter partes”
e la c.d. rilevanza esterna (i.e. opponibilità) di tale
vicenda effettuale verso i terzi. Si è in contrario
osservato che si farebbe luogo cosí a una scissione tra
effetti reali ed effetti obbligatori del negozio 95.
Tale critica, mentre coglie nel segno riguardo alla tesi
dell’acquisto diretto in capo al mandante (v. supra), non
sembra insuperabile ove si distingua tra le vicende relative alla
titolarità, le quali concernono l’efficacia dell’atto, e
quelle di opponibilità del titolo, che non attengono al modo
di essere del diritto soggettivo 96. La proprietà del
mandatario è pur sempre riconducibile alla nozione dell’art.
832. Certamente si deve convenire che “il procedimento astrattivo,
che tende alla costruzione del concetto, non deve oltrepassare quel
segno oltre il quale il concetto perde ogni contatto con la realtà” 97;
ma non perciò viene meno l’identità del diritto 98.
Le limitazioni delle facoltà di godimento e di disposizione, e
della garanzia patrimoniale, non intaccano la normale struttura della
proprietà: esse attengono al profilo della opponibilità
del titolo, non già alla titolarità del diritto. La scissione tra
titolarità
formale e legittimazione può ammettersi soltanto per i titoli
di credito, né è lecito generalizzarla oltre le ipotesi
eccezionali poste dalla legge 99.
Essa non serve a descrivere la posizione del mandatario relativa ai
beni mobili, che si acquistano immediatamente al mandante; né
rispetto ai beni immobili, sui quali egli ha un ordinario diritto di
proprietà, vincolato nella destinazione (sembra calzante
l’analogia con la situazione del venditore contro il quale non sia
stato ancora trascritto l’atto di alienazione 100:
l’art. 1707 richiama infatti un indice formale di opponibilità
(tanto per i beni mobili quanto per gli immobili), da cui non possono
trarsi indicazioni sulla titolarità. Le categorie della
proprietà o appartenenza economica 101
in contrapposizione alla proprietà giuridica possono
descrivere il fenomeno sotto l’aspetto, per l’appunto, economico;
ma non corrispondono a categorie giuridiche. Note al testo 1 L’opinione, secondo cui il mandatario
resta proprietario dei beni mobili, è rimasta pressoché isolata (v. supra
cap. II). 2 Giavoleno, XI epistolarum, Dig.,
L, 17, 212. 3 Salvi, “Il contenuto del diritto di
proprietà”, in Il Codice Civile – Commentario, diretto da
Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1994, 38, 114; Pugliatti, Esecuzione
forzata e diritto sostanziale, Milano, Giuffrè, 1935, n. 20, p. 29;
Id., La definizione della proprietà nel nuovo codice civile, in
Codice civile – Libro della proprietà, diretto da M. D’Amelio,
Firenze, Barbera, 1942, ora in Pugliatti, La proprietà nel nuovo
diritto, 1964, 133. 4 Bartolo, comm. a Dig., XLI, 2,
17: “dominium est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lex
prohibeat”. 5 Hotman, nel XVI sec., Commentarius de
verbis iuris antiquitatum: “ius ac potestas in re propria tum
utendi tum abutendi, quatenus iure civili permitteretur”; ma lo ius
abutendi era stato messo in rilievo già un secolo prima da Giason
del Maino. 6 Gaio, Inst., IV, 2-3. 7 È stata avanzata dal Bonfante (La
proprietà, pt. I e II, in Corso di diritto romano, vol. II,
Roma, Sampaolesi, 1926-1928) l’ipotesi che questa fosse una forma di
proprietà collettiva, spettante alla familia; ma le fonti non
sembrano confermare la teoria; cfr. Volterra, Istituzioni di
diritto privato romano, cit., 294; Capogrossi Colognesi, “Proprietà
(diritto romano)”, Enc. dir., XXXVII, 1988, 162 ss.; Brasiello, “Proprietà
(diritto romano)”, Noviss. Dig. it., XIV, 1957, 114. 8 V. Volterra, op. cit., 382 ss.;
Brasiello, op. ult. cit., 119. 9 Gaio, Inst., 2, 89; 2, 40. 10 Codex Iust., 7, 25, 1: “nec
huiusmodi esse volumus distinctionem nec “ex iure Quiritium” nomen,
quod […] est vacuum et superfluum verbum, per quod animi iuvenum, qui
ad primam veniunt legum audientiam, perterriti ex primis eorum
cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt”. 11 Grossi, “Proprietà (diritto
intermedio)”, Enc. dir., XXXVII, 1988, 229. Nella società
medievale, caratterizzata da un’economia statica, in calo demografico e
con abbondanza di terre, non sussisteva l’esigenza di una nozione di
proprietà come forma di appropriazione esclusiva delle risorse. 12 Bulgaro sembra aver notato per primo
una differenza tra dominium utile e dominum directum:
cfr. glossa di Accursio Ad usucapio, in Dig., XLI, 3, De
usucapionibus seu usurpationibus, 3: “Non solum usucapione
quaeritur dominium, quod secundum omnes constat ut et Cod. de pactis l.
traditionibus (Cod. II, 3, 20), sed etiam
praescriptione, quod Martinus concessit […]. Sed Bulgarus dixit
principaliter quaeri exceptionem, secundario utile dominium. Patet ergo
quod hoc verbum dominii diversimode accipitur, pro directo et utili”;
la terminologia (e l’impostazione) derivano dal sistema concettuale
romanistico (ad ogni azione corrisponde un diritto, non si dà diritto
senza azione): l’enfiteuta aveva una actio utilis; il
proprietario una azione diretta. Di “signori diretti e utili” si parla
ancora, a proposito dei rapporti feudali, nelle leggi civili del Regno
di Sardegna, emanate nel 1827 da Carlo Felice. 13 Nel secondo Trattato. Una ampia
disamina dell’evoluzione del concetto della proprietà moderna in
Scozzafava, I beni e le forme giuridiche di appartenenza,
Milano, Giuffrè, 1982. 14 Les lois civiles dans leur ordre
naturel..., Parigi, Si discute sulla stessa esistenza della nozione
di proprietà nel sistema elaborato da Domat: nega che conoscesse il
concetto di diritto soggettivo, con cui si identifica la proprietà,
Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e
codificazione del diritto, Bologna, il Mulino, 1976, 180, secondo
il quale Domat conosce in sostanza soltanto obbligazioni e successioni,
non i diritti reali, astratti e indipendenti dall’oggetto; contra
Scozzafava, op. cit., 210: Domat perseguiva il superamento del
particolarismo giuridico che connotava la Francia al tempo, valendosi
del modello romanistico, che però non poteva essere applicato senza
semplificare le molteplici situazioni reali preesistenti. Domat, pur
non distinguendo nettamente tra proprietà e possesso, introduce il
carattere dell’esclusività del rapporto tra soggetto e bene. 15 Traité du droit de domaine de
proprieté, IX, Parigi, 1846, 101. 16 Pugliatti, La proprietà e le
proprietà, in La proprietà nel nuovo diritto, cit., 267. 17 La collocazione nel titolo III (dei
rapporti economici) indica che il legislatore costituente non ha inteso
la proprietà nell’accezione ottocentesca di diritto fondamentale
politico. 18 Pugliatti, op. ult. cit., 275
ss., Rodotà, Il terribile diritto, studi sulla proprietà privata,
2a ed., Bologna, il Mulino, 1990, 420; Salvi, op. cit., 57 ss.
Cfr. Cost. Weimar, art. 153³: Eigentum verpflichtet (“la
proprietà obbliga”), riprodotta nell’art. 14 dell’attuale Costituzione
della Germania Federale. 19 C.M. Bianca, La proprietà, in Diritto
civile, VI, Milano, Giuffrè, 1999, 174 s.; Gambaro, La
proprietà. Beni, proprietà, comunione, in Trattato di dir. priv.,
a cura di Iudica e Zatti, Milano, Giuffrè, 1990, 93; Mengoni, “Proprietà
e libertà”, Riv. crit. dir. priv., 1988, 444; Baldassarre, “Proprietà.
Diritto costituzionale”, Enc. giur., 1991, 11. 20 Windscheid, Pandette, tr. it.
di Fadda e Bensa, cit. I, § 43: “proportio hominis ad hominem”. 21 Thon, Rechtsnorm und subjektives
Recht. Untersuchungen zur Allgemeinen Rechtslehre, Weimar, 1878,
tr. it. di A. Levi, Norma giuridica e diritto soggettivo. Indagini
di teoria del diritto, Padova, CEDAM, 1951, 162 ss.; Kelsen, Reine
Rechtslehre, Vienna, 1934, tr. it. di M. G. Losano, Torino,
Einaudi, 1966, 153; Id., General Theory of Law and State,
Harvard University Press, tr. it. di S. Cotta e G. Treves, Teoria
generale del diritto e dello stato, Milano, Edizioni di comunità,
1952, 865; Allara, La teoria generale della norma giuridica; in
Le nozioni fondamentali del diritto civile, vol. 1, 5a ed.,
Torino, Giappichelli, 244 ss., 600 ss.; Scozzafava, I beni e le
forme giuridiche di appartenenza, Milano, Giuffrè, 1982, 172 ss.;
Irti, “Proprietà fondiaria, contratto e impresa”, Quadrimestre,
1988, 106, il quale nega che l’uso del bene sia esercizio del diritto,
affermando che esso invece “rientra nella sfera della libertà”. 22 Santoro Passarelli, Dottrine
generali del diritto civile, cit., 55; Betti, Teoria generale
delle obbligazioni, cit., I, 12 ss. 23 Anche questo carattere è stato ritenuto
non necessariamente tipico dei diritti reali (e.g. diritto di
proprietà acquistato a seguito di atto non trascritto), e anzi
prospettabili anche nei diritti di credito (e.g. locazione
ultranovennale trascritta): cosí Giorgianni, “Diritti reali (diritto
civile)”, Noviss. Dig. it., V, 1960, 750, ora in Scritti minori,
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1988, 649 ss.; conf. Quaranta, Beni
e proprietà in generale. Artt. 810-872, in Commentario
teorico-pratico al codice civile, diretto da De Martino, Novara,
PEM, 1970, 4. Occorre tuttavia osservare che, poiché la trascrizione
regola i conflitti tra titoli, la sua mancanza comporta una
inopponibilità relativa (rispetto ad altri titoli trascritti), ma non
ciò toglie che il diritto possa essere esercitato erga omnes:
cfr. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, cit., 306, 457.
24 Una parte della dottrina ritiene
peraltro che il carattere dell’inerenza, proprio anche di figure che
non presentano gli altri connotati della immediatezza e
dell’assolutezza, non sarebbe pertanto distintivo: Pugliese, “Diritti
reali”, Enc. dir., XII, 1964, 772 ss. 25 Belvedere, Il problema delle
definizioni nel codice civile, Milano, Giuffrè, 1977, 132. 26 Pugliatti, La proprietà e le
proprietà, cit., 150; cfr. Windscheid, Diritto delle Pandette,
tr. it. di Fadda e Bensa, cit., I, 2, § 167. 27 Pugliatti, La definizione della
proprietà nel nuovo codice civile, cit., 136; Id., La proprietà
e le proprietà, cit., 242: l’elasticità proietta nel futuro la plena
in re potestas, che nel presente si riduce a pura forma. Cfr.
Windscheid, op. ult. cit., 591; De Martino, op. cit.,
146; C.M. Bianca, op. ult. cit., 152. 28 Ulpiano, XXVIII ad edictum, in Dig.,
XIII, vi, 5, 15, riferendo l’opinione di Celso. 29 Cfr. Natoli, La proprietà. Appunti
dalle lezioni, Milano, Giuffrè, 1976, 27. 30 Auricchio, Appunti sulla
prescrizione, Napoli, Jovene, 1971. 31 Ritiene invece soggetto a prescrizione
anche il diritto di proprietà, traendo argomento dalla norma
costituzionale che, riconoscendo la funzione sociale della proprietà,
avverserebbe il non uso, Troisi, La prescrizione come procedimento,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1980, 135. 32 Critiche che furono mosse in principio
da Allara, “La proprietà temporanea”, Il circolo giur., 1930, I,
69 ss. 33 Le ipotesi sono quella del fedecommesso
(art. 692 c.c.), della proprietà superficiaria a termine (art. 953
c.c.), del legato a termine (art. 637 c.c.); non può invece
considerarsi indice di una proprietà dell’acquirente con patto di
riscatto: si tratta infatti di proprietà risolubile, se si accoglie
l’opinione prevalente che spiega il patto di riscatto come condizione
potestativa risolutiva (i.e. con effetto retroattivo). 34 C.M. Bianca, La proprietà,
cit., 155 ss.; Natoli, op. ult. cit., 205; Barbero, Sistema
del diritto privato, cit., I, 720; Barassi, La proprietà nel
nuovo codice civile, Milano, Giuffrè, 1941, 70 ss.; Id., Proprietà
e comproprietà, , Milano, Giuffrè, 1951, 86 ss. Contra De
Martino, op. ult. cit., 1976, 151. 35 Barassi, Proprietà e comproprietà,
cit., 462; Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato
italiano, cit., I, 719; Thon, op. loc. ult. cit. 36 Pugliatti, La proprietà e le
proprietà, cit., 134. Rodotà, “Proprietà (diritto vigente)”,
Noviss. Dig. It., XIV, 1967, 142 nega che la facoltà di disposizione
possa valere a distinguere il diritto di proprietà dalle altre
situazioni soggettive. Sulla difficoltà di distinguere le due facoltà
v. Natoli, La proprietà, cit., 105. 37 Celeberrimo il passo di Carnelutti, Teoria
generale del diritto, 3a ed., Roma, Società editrice del Foro
italiano, 1951, 159 sulla irrilevanza giuridica dell’atto del
proprietario che coglie una rosa nel proprio giardino; nel pensiero
dell’illustre autore assume rilievo il “comando per il godimento”, il
disporre per il godimento o sul godimento: Carnelutti muove da una
concezione del diritto soggettivo come possibilità di comando a
un’altra parte per la tutela di un interesse proprio del titolare).
Similmente Salvatore Romano, “Sulla nozione di proprietà”, Riv.
trim. dir. proc. civ., 1960, 337 ritiene essenziale il momento della
disposizione, muovendo dall’opinione che la proprietà non sia un
diritto soggettivo, ma una sorta di status oggettivo della
cosa, cui fanno capo poteri (di disposizione) e diritti (di
utilizzazione: godimento) del soggetto, ma decisivi sarebbero soltanto
i poteri, espressione della generale potestà di autonomia, che emana
dalla capacità e libertà del soggetto. Il godimento sarebbe escluso
dall’ambito della giuridicità, e determinabile solamente in negativo,
per vietarlo al proprietario, per Scozzafava, I beni e le forme
giuridiche di appartenenza, cit., 173, nt. 18. 38 Pugliatti, Esecuzione forzata e
diritto sostanziale, cit., 89; Id., La definizione della
proprietà nel nuovo codice civile, cit., 134. 39 Natoli, op. ult. cit., 107-108:
a parte l’ipotesi di derelictio o di distruzione, la
disposizione si esercita attraverso un comportamento che assume la
veste del negozio giuridico (con effetti reali); il godimento invece si
esplica per lo piú in un comportamento materiale, che pur può dar vita
a un’attività negoziale, che però ha effetti soltanto obbligatori, e.g.
art. 1571. 40 Mattei, “Proprietà”, Dig disc.
priv., sez. civ., 4a ed., XV, 1997, 437 ss. 41 Baldini, “Mandato e fiducia. Il trust”,
cit., 381-383; Sacco, Il contratto, cit., 671. 42 Pugliatti, “Fiducia e rappresentanza
indiretta”, cit., 278, 328.È stato recentemente sostenuto (da
Morello, “Fiducia e negozio fiduciario: dalla “riservatezza” alla
“trasparenza””, in I trusts in Italia oggi, a cura di
Beneventi, Milano, Giuffrè, 1996, 84) che il principio generale di
ordine pubblico del numerus clausus dei diritti reali, da cui
discende il limite all’autonomia privata, non risponde oggi alle
originarie ragioni storiche (avversare i plura dominia
feudali), ma si fonda sulla necessità di accentrare in una persona sola
le decisioni economiche sull’utilizzo del bene; di garantire
l’efficiente circolazione dei beni (certezza dei poteri
dell’alienante); di assicurare l’affidamento dei terzi (acquirenti e
creditori). Perciò nulla osterebbe a che un soggetto sia titolare di un
bene come fiduciario, ove tale qualità sia conoscibile ai terzi. Ma in
questa costruzione viene a mancare il carattere essenziale della
fiducia, la possibilità di abuso del fiduciario: il fenomeno si
ricondurrebbe tout court al mandato: e cosí, infatti,
espressamente Morello, “Fiducia e Trust, due esperienze a confronto”,
cit., 31. 43 Limitazioni che non possono ricondursi
alla funzione sociale imposta ex art. 42 Cost, atteso che le
limitazioni imposte alla proprietà fiduciaria perseguono un interesse
privato: Pugliatti, La proprietà e le proprietà, cit., 274 ss. 44 Pugliatti, “Fiducia e rappresentanza
indiretta”, cit., 275: “assumerebbe la fisionomia, alquanto
contraddittoria, di un diritto intrinsecamente, strutturalmente
limitato”. 45 Pugliatti, op. ult. cit., 276. 46 Pugliatti, op. ult. cit., 278;
sostanzialmente conformi Santagata, Mandato. Disposizioni generali,
cit., 243, 264; Baldini, op. cit., 393. 47 Si adduce la possibilità per il
fiduciante di domandare la risoluzione del contratto traslativo per
violazione del pactum fiduciae; di ottenere una sentenza ex
art. 2932 e una tutela cautelare della propria posizione: cfr.
Giorgianni, “Tutela del creditore e tutela reale”, Riv. trim.
dir. proc. civ., 1975, 883. 48 Gambaro, Il diritto di proprietà,
cit., 611-612; conf. Piccoli, “I Trusts e figure affini in
diritto civile. Analogie e differenze”, cit., 787; Baldini, op.
cit., 395; Graziadei, “Proprietà fiduciaria e proprietà del
mandatario”, cit., 9. 49 Saturno, La proprietà
nell’interesse altrui nel diritto civile italiano e comparato,
cit., 19 s.; Id., Il mandato. Dottrina, giurisprudenza e prassi
operativa, cit., 105, 111, 118. 50 Gambaro, op. ult. cit., 312;
Zaccheo, Gestione fiduciaria e disposizione del diritto,
Milano, Giuffrè, 1991, 153; Baldini, op. cit. , cogliendo un
rilievo di Graziadei, op. ult. cit., 6, osserva che quando si
tratta di beni mobili si ha una proprietà (scil. fiduciaria) a
schema invertito: “l’attribuzione al mandante delle tipiche prerogative
proprietarie, quali ad esempio la facoltà di esperire azione di
rivendicazione e di esigere l’adempimento della prestazione
direttamente dal debitore-terzo, configura una proprietà a schema
invertito, dove il mandante (fiduciante) rimane l’effettivo
proprietario, mentre il mandatario (fiduciario) è un mero legittimato
all’esercizio di un diritto altrui”. 51 Luminoso, Mandato, commissione e
spedizione, cit., 263; Natoli, op. ult. cit., 217. 52 Nel mandato ad acquistare mobili, egli
acquista, direttamente o automaticamente, secondo l’opinione
prevalente; può rivendicare contro i terzi, e il mandatario va
considerato quale mero detentore nell’interesse altrui, tanto che, ove
distragga il bene compie il reato di appropriazione indebita (v. infra). 53 Chianale, Obbligazione di dare e
trasferimento della proprietà, Milano, Giuffrè, 1990, 278. 54 Luminoso, op. ult. cit.,
327-328; conf. Santagata, op. ult. cit., 464. 55 Luminoso, op. ult. cit., 327;
Chianale, op. cit., 283. 56 Luminoso, op. ult. cit.,
327-328; conf. Santagata, op. loc. ult. cit.: “salvo che il
contratto disponga diversamente, il mandatario, anche nel periodo in
cui sia proprietario della cosa […], è obbligato (ex mandato) a
non esercitare le facoltà di godimento – oltre che quelle di
disposizione – inerenti al diritto e dovrà comunque riversare al
mandante tutti i frutti o prodotti della cosa (v. pure 1713¹)”; conf.
Graziadei, op. ult. cit., 8; Baldini, op. ult. cit.,
401; Salamone, “La c.d. proprietà del mandatario”, cit., 94-95;
Saturno, Il mandato. Dottrina, giurisprudenza e prassi operativa,
cit., 119, il quale peraltro cita – inesattamente – in senso contrario
il passo sopra riportato di Santagata. 57 Santagata, op. ult. cit., 465
testo e nota 21; Luminoso, op. ult. cit., 328; Saturno, op.
loc. ult. cit.; Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio,
cit., 148 considera “piú convenienti le soluzioni collegate con una
considerazione del mandatario come semplice detentore, anziché come
proprietario interinale del bene”; conf. Graziadei, op. ult. cit.,
13. 58 Luminoso, op. ult. cit., 326;
Santagata, op. ult. cit., 463; Chianale, op. cit., 282;
Salamone, op. ult. cit., 99, il quale si rifà anche all’obbligo
per il mandante di risarcire integralmente il mandatario del danno a
lui derivato a causa dell’incarico (art. 1720²). 59 Calvo, La proprietà del mandatario,
cit., 203 e Saturno, op. ult. cit., 118. 60 Qualora il danno sia invece causato da
colpa del mandatario, questi sarà tenuto a risarcire il mandante, in
ragione dell’obbligo, assunto con l’incarico, di custodire il bene fino
al ritrasferimento. Non si tratta qui di un risarcimento per il danno
arrecato (da titolare) alla cosa propria, bensí dell’inadempimento di
un obbligo di custodire e poi trasferire il bene nello stato in cui era. 61 Cosí, testualmente, Luminoso, op.
loc. ult. cit., nt. 340; conf. Santagata, op. ult. cit.,
399-400, nt. 30; cfr. Graziadei, “Mandato”, cit., 172. Per il
problema della quantificazione del danno, cfr. Gabrielli, op. cit.,
348, n. 162; Luminoso, op. ult. cit., 335, n. 94, 317, n. 322. 62 Santagata, op. ult. cit., 465;
Luminoso, op. ult. cit., 328, nt. 342; Gabrielli, op. cit.,
148, nt. 123. 63 Campagna, Il problema
dell’interposizione di persona, cit., 42. 64 Cass. 23 ottobre 1996, n. 705, in Giust.
pen., 1997, II, 618; Cass., 3 marzo 1989, Barbuto, in Cass. pen.,
1989, 58; Cass. 24 aprile 1975, Sgotto, in Cass. pen. Mass., 1975, 471;
Cass. 21 aprile 1970, Berchi, in C.E.D. Cass., n. 117200; cfr.
Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte speciale, II, 2, 2a ed.,
Zanichelli, Bologna, 1996, 107; Pedrazzi, “Appropriazione indebita”,
Enc. dir., II, 1958, 833 ss.; Pisapia, “Appropriazione indebita
(diritto penale)”, Noviss. Dig. it., I, 1957, 789 ss.; Regina, “Appropriazione
indebita”, Enc. giur. Treccani, III, 1988. 65 Pugliatti, Il trasferimento delle
situazioni giuridiche soggettive, cit., 36; Luminoso, op. ult.
cit., 295; Santagata, op. ult. cit., 484; Chianale, op.
cit., 280, il quale ipotizza l’applicazione delle regole di
responsabilità aquiliana per lesione del credito proveniente dal terzo,
cui la giurisprudenza fa ricorso in caso di doppia alienazione
immobiliare. 66 Ravà, Circolazione giuridica e
rappresentanza indiretta, cit., 38. 67 V. per tutti Sacco, Il possesso,
, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu e. Messineo,
continuato da Luigi Mengoni, 2a ed., Milano, Giuffrè, 2000, 101-103;
Graziadei, op. ult. cit., 172. 68 Luminoso, op. ult. cit., 328,
nt. 343, 270, nt. 204; Santagata, op. ult. cit., 366 ss.: la
legittimazione del mandatario è una mera possibilità di fatto di
disporre del diritto altrui; contra Campagna, “La posizione
del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili”, cit., 21;
Papanti Pelletier, Rappresentanza e cooperazione rappresentativa,
cit., 41: il mandatario può agire perché ha un titolo formale; Papanti
Pelletier trova uno spunto anche in 1718, che regola le modalità con
cui il mandatario può, in caso di urgenza, vendere la cosa. Cfr. Sacco,
op. ult. cit., 203; Tilocca, “Il problema del mandato”,
cit., 985 (che negano l’efficacia traslativa del mandato); Graziadei, op.
ult. cit., 172. 69 Luminoso, op. ult. cit., 322. 70 Luminoso, op. loc. ult. cit.;
alla medesima conclusione giunge Chianale, op. cit., 277, che
peraltro ritiene tale atto non suscettibile di revocazione in quanto
atto di adempimento, ai sensi dell’art. 2901³. 71 La prevalenza dell’azione del mandante
è imposta dai principî di circolazione dei beni e dal regime di
pubblicità, che non tollerano deroghe neanche ad opera di leggi
speciali: Chianale, op. cit., 278; cfr. Ferrara jr., Il
fallimento, 4a ed. a cura di Borgioli, Milano, Giuffrè, 1989, 330,
nt. 1; Guglielmucci, Effetti del fallimento sui rapporti giuridici
preesistenti, in Comm. legge fallimentare Scialoja –
Branca, Bologna, Zanichelli, 1979, 358; v. anche Colesanti, Fallimento
e trascrizione delle domande giudiziali, Milano, Giuffrè,1972, 273. 72 Luminoso, op. ult. cit., 288. 73 Gambaro, “I trusts e
l’evoluzione del diritto di proprietà”, in I trusts in
Italia oggi, 1996, 59; Id., “Segregazione e unità del patrimonio”,
Trusts e attività fiduciarie, 2000, II, 155; v. altresí Manes, “Trust
e art. 2740 c.c.: un problema finalmente risolto”, Contratto e
impresa, 2002, 2, 579. 74 Cours de droit civil français,
Parigi, 1917, IX, 337 ss.; una critica già in Geny, Méthode
d’interpretation et sources en droit privé positif, Parigi, 1899,
126 ss.; vedi anche Coviello, Manuale di diritto civile italiano,
Parte generale, Milano, 1924, 252-253. 75 L. 30 aprile 1999, n. 130, contenente
disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, art. 3²; d. leg. 24
febbraio 1998, n. 58, T.U. disp. in materia di intermediazione
finanziaria, art. 22; l. 23 marzo 1983, n. 77, art. 3²; l. 14 agosto
1993, n. 344, art. 86; l. 25 gennaio 1994, n. 86, art. 126;
l. 2 gennaio 1991, n. 1 (mod. dal d. leg. 23 luglio 1996, n. 415, c.d.
decreto Eurosim), art. 8²; d. leg. 21 aprile 1993, n. 124 (mod. dalla
l. 8 agosto 1995, n. 335), art. 4². 76 Sui patrimoni separati, e sulla
distinzione tra questi e i vincoli di destinazione, v. l’approfondito
saggio di Mirzia Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni
separati, Padova, CEDAM, 1996. 77 Barbiera, Responsabilità
patrimoniale, in Il Codice Civile – Commentario, diretto da
Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1991, 34 ss. 78 Tucci, I privilegi, Tratt.
dir. priv., dir. da Rescigno, XIX, 1, Torino, 1985, 471; Galgano, Le
obbligazioni e i contratti, in Diritto civile e commerciale,
II, 3a ed., Padova, CEDAM, 462. 79 Gambaro, Il diritto di proprietà,
cit., 644-645; Manes, op. cit., 580. 80 L’osservazione era già in Jaeger, La
separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, cit., 365. 81 Salamone, op. ult. cit.,
109-111; Id., Gestione e separazione patrimoniale, cit., 231
ss., 353 ss., 380 ss.; Id., “Il ruolo della grandezza numerica nella
opponibilità della gestione di beni fungibili ai creditori del gestore
(art. 1707 c.c.; art. 22 T.U.F.)”, cit., 573 ss.; cfr. Mirzia
Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., 211
ss. 82 Santagata, op. ult. cit., 475;
Luminoso, op. ult. cit., 281, nt. 234; 282, nt. 236 e pagine
seguenti; conf. Salamone, “La c.d. proprietà del mandatario”,
cit., 105. 83 Salamone, op. loc. ult. cit.,
nt. 65. 84 In cui anzi il credito sarebbe
preferito alla proprietà: Salamone, Gestione e separazione
patrimoniale, cit., 45 ss. cita a sostegno il rinvio – consapevole
e non già casuale – dell’art. 79 l. Fall. all’art. 1706. 85 Salamone, “La c.d. proprietà del
mandatario”, cit., 122 ss. 86 La proprietà e le proprietà,
cit. 87 Al riguardo Pugliatti (op. loc. ult.
cit.) portava l’esempio dell’enfiteusi: la proprietà c.d.
enfiteutica, la si voglia riconoscere al concedente o all’enfiteuta, è
una proprietà minus plena. 88 Pugliatti, “La rappresentanza
indiretta e la morte del rappresentante”, cit., 441. 89 Graziadei, Diritti nell’interesse
altrui. Undisclosed agency e trust nell’esperienza giuridica inglese,
Trento, Università degli Studi, 1995, 159 ss., il quale peraltro
avverte le “conseguenze economiche disastrose” cui conduce la
“possibilità di moltiplicare a piacimento i diritti e le prerogative
inerenti ad un bene, tutelati erga omnes, in forma specifica”;
alla “frammentazione della proprietà” è dedicato un capitolo dell’opera
di Lawson e Rudden, The Law of Property, 3a ed., Oxford
University Press, 2002. 90 Sacco, Il possesso, cit.,
125-127; Calvo, op. cit., 203 ss. 91 Calvo, op. cit., 206. 92 Calvo, op. cit., 206. 93 Gambaro, op. ult. cit., 616. 94 Luminoso, op. ult. cit., 242;
Santagata, op. ult. cit., 467. 95 Gambaro, op. loc. ult. cit. 96 Costantino, Contributo alla teoria
della proprietà, Napoli, Jovene, 1967, 40 s.; Luminoso, op.
ult. cit., 261, nt. 188; Vettori, “Opponibilità”, in Enc.
giur. Treccani, XXI, 1999, 3 ss. 97 Pugliatti, La proprietà e le
proprietà, cit., 146. 98 Cfr. C. M. Bianca, La proprietà,
cit., 165 ss. 99 Cosí invece (pare) Graziadei, “Proprietà
fiduciaria e proprietà del mandatario”, cit., 6. 100 Ravà, op. ult. cit., 31. 101 Jaeger, op. ult. cit., 68, 92
ss., 295, 353 ss. (con riferimento alla posizione del mandante rispetto
ai beni mobili); Giordano, “Sulla natura giuridica dell’azione del
mandante verso il terzo debitore prevista dall’art. 1705 c.c.”,
cit., 97 (rispetto ai beni mobili e ai crediti); Minervini, Il
mandato, la commissione, la spedizione, cit., 107 (rispetto ai
crediti).
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